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Esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate con reddito di libertà

2024-03-06 11:05

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Esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate con reddito di libertà

Con la circolare n.41 dell'INPS si forniscono le prime indicazioni in merito all'esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate beneficiarie del re

Il panorama legislativo italiano continua ad evolversi, con l'introduzione di nuove misure mirate a sostenere categorie svantaggiate e promuovere l'inclusione nel mondo del lavoro. Tra queste, spicca l'esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà, introdotto dall'art. 1 commi 191 ss. della Legge di Bilancio 2024.


 


La recente circolare n. 41 dell'INPS, pubblicata ieri, fornisce le prime indicazioni sull'ambito di applicazione di questa importante misura. Si preannunciano istruzioni dettagliate circa la procedura di richiesta di ammissione all'esonero e le modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro beneficiari, che verranno comunicate attraverso un apposito messaggio.


 


L'esonero contributivo è destinato ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà, vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di uscita dalla violenza per sostenere il loro percorso di autonomia.


 


Le beneficiarie devono essere donne residenti in Italia, cittadine italiane o comunitarie, o cittadine extracomunitarie in possesso di regolare permesso di soggiorno. È importante sottolineare che, in fase iniziale, l'esonero contributivo può essere concesso anche per le assunzioni di donne che hanno beneficiato del reddito di libertà nel 2023, purché alla data dell'assunzione non soddisfino i requisiti richiesti.


 


Per quanto riguarda la tipologia di rapporti di lavoro esonerabili e la durata dell'agevolazione, l'esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato per 24 mesi, per le assunzioni a tempo determinato per 12 mesi (o per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi) e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine per 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.


 


L'esonero si applica anche ai contratti part-time, ai rapporti di lavoro subordinato con cooperative di lavoro e ai rapporti di lavoro in somministrazione. È prevista la possibilità di proroga dell'esonero per contratti a tempo determinato, fino a un limite massimo di 12 mesi dalla data dell'assunzione.


 


L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, fino a un massimo di 8.000 euro annui, ripartiti su base mensile. Tuttavia, alcune contribuzioni non rientrano nell'esonero, come i premi e i contributi all'INAIL e contributi a fondi specifici.


 


La circolare dell'INPS chiarisce inoltre le condizioni di spettanza dell'esonero, subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione e delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.


 


Infine, è possibile cumulare l'esonero con altre misure agevolative, purché vi sia un residuo di contribuzione sgravabile e nei limiti della stessa contribuzione dovuta, e a condizione che non vi sia un divieto espresso di cumulo con altri regimi.


 


In conclusione, l'esonero contributivo per le assunzioni di donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà rappresenta un importante strumento per promuovere l'inclusione sociale e l'autonomia economica delle donne vittime di violenza, contribuendo così alla costruzione di una società più equa e solidale.



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