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Istanza di autotutela: cambiamenti e implicazioni giuridiche

2024-01-11 14:52

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Autotutela, istanza di autotutela, ricorso,

Istanza di autotutela: cambiamenti e implicazioni giuridiche

Recente riforma legislativa sull'autotutela in Italia. La distinzione tra obbligatoria e facoltativa, insieme alle nuove tempistiche e impugnabilità, sta ridef


Il paesaggio normativo italiano ha subito significative modifiche con l'introduzione dei decreti legislativi n. 219 e 220 del 30 dicembre 2023, emanati dal legislatore delegato. Questi decreti hanno delineato una disciplina organica in merito all'autotutela, apportando modifiche sostanziali a disposizioni esistenti.


 


Il primo passo significativo è stato compiuto con il Decreto Legislativo n. 219, il quale, abolendo il Decreto Ministeriale 37 del 1997 e l'articolo 2-quater del Decreto Legislativo 564/94, ha istituito una distinzione chiara nell'autotutela. Quest'ultima è stata suddivisa in due categorie: obbligatoria, disciplinata dall'articolo 10-quater della Legge 212/2000 (riguardante errori di persona, calcolo, presupposto di imposta, ecc.), e facoltativa, disciplinata dall'articolo 10-quinquies della stessa Legge 212/2000 (applicabile in caso di generale infondatezza dell'atto).


 


Il secondo atto legislativo di rilievo, il Decreto Legislativo n. 220, è intervenuto modificando gli articoli 19 e 21 del Decreto Legislativo 546/92 in risposta alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 219.


 


In questo contesto, si è ampliato il campo degli atti impugnabili, includendo il rifiuto espresso dell'autotutela, sia obbligatoria che facoltativa, e il silenzio-rifiuto (limitatamente all'autotutela obbligatoria). Un'importante innovazione è stata introdotta, simile a quanto già presente per le controversie di rimborso: il silenzio-rifiuto, limitato all'autotutela obbligatoria, si considera formato dopo novanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte del contribuente.


 


Per quanto riguarda il silenzio-rifiuto, pertanto, il ricorso può essere proposto solo dopo il decorso di novanta giorni dalla richiesta di autotutela, e non più entro il consueto termine di sessanta giorni, ma all'interno del periodo di prescrizione stabilito per la legge di imposta. Questa modifica comporta un adeguamento nei tempi e nelle procedure, ponendo maggiore enfasi sulla tempistica specifica legata al processo di autotutela e alle possibili azioni legali conseguenti.





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